Criteri di valutazione scuola secondaria di I grado a.s. 2023-2024

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado è regolata dalla legge 107/2015 e dal successivo decreto legislativo 62/2017 che ha parzialmente modificato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009.

Tipologia

Documento didattico

Descrizione estesa

Lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

La valutazione degli studenti è sia formativa che sommativa e si focalizza sui processi di apprendimento degli studenti, nonché sui loro risultati generali di apprendimento e sulla loro condotta.

La valutazione è riferita a comportamenti osservabili, prestazioni, qualità del lavoro svolto, in relazione a precisi obiettivi dichiarati e sempre in considerazione dei progressi dimostrati dall’alunno stesso.

È coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87-88-89, si ispira al Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, ai DM 741 (esame di stato) e 742 (certificazione delle competenze) e alla circolare MIUR n. 1865 del 10/10/2017.

È effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio docenti e inseriti nel regolamento.

La valutazione ha le seguenti caratteristiche:
● ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne
● è formativa ed educativa e, in quanto tale, conduce alla regolazione del processo di insegnamento/apprendimento
● è continua, declinata nel percorso dell’intero anno scolastico
● è trasparente e condivisa, sia nei fini che nelle procedure, in modo che ogni alunno conosca i criteri e gli strumenti utilizzati dal docente
● in quanto sommativa, è intesa quale consuntivo non solo dei risultati conseguiti, ma anche del percorso realizzato
● è collegiale.

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:
● verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati
● adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe
● predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi
● fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento
● concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
● documentare lo sviluppo dell’identità personale dell’alunno
● promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze
● generare autoconsapevolezza e conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà
● promuovere la collaborazione con la famiglia e le agenzie educative del territorio.

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:
● la verifica degli apprendimenti, cioè delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali
● la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, del rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo
● la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle Indicazioni Nazionali.

La valutazione nelle singole discipline segue le seguenti modalità:
● vengono considerate le variabili del processo di apprendimento: livelli di partenza del singolo alunno, percorso formativo individuale, progressione degli esiti delle verifiche
● nella valutazione in itinere, per l’espressione del giudizio relativo alle prove di verifica è opportuno favorire l’autovalutazione e la comprensione degli errori, utilizzando indicatori concordati per le singole discipline.

Per gli alunni diversamente abili, per quelli con disturbi specifici di apprendimento, con bisogni educativi speciali la valutazione è formulata, nel rispetto del P.E.I. e del P.D.P. con decisione del consiglio di classe, secondo le procedure stabilite dal Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, all’articolo 11.
Per gli alunni stranieri la valutazione tiene conto in modo rilevante, secondo le linee guida ministeriali, della capacità e rapidità di apprendimento della lingua italiana e dei progressi realizzati.

Cosa non è la valutazione
La valutazione:
● non è la media aritmetica dei giudizi ottenuti nelle prove di verifica
● non è il prodotto di una sola prova di verifica
● non è il prodotto di un solo tipo di verifica
● non è il risultato di sole osservazioni

Licenza

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Autori

DS, Collegio dei docenti, Consiglio d'Istituto

Normativa

In Italia le prime ricerche in ambito docimologico risalgono agli anni ’50; fra i primi ad occuparsene furono Luigi Calonghi e Aldo Visalberghi (è di questo pedagogista va l’importante volume Misurazione e valutazione del 1955).

Dal punto di vista normativo va ricordata innanzitutto la legge 517 del 1977 che aveva introdotto la Scheda personale dell’alunno.

Alla scuola elementare (come allora si chiamava la primaria) era prevista una “valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione”, mentre alle medie (la secondaria di primo grado) si parlava di “motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina” e di una “valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione”.

Nel 2008 con la legge 169 vengono cancellate le disposizioni sulla valutazione contenute nella legge 517/77 e si reintroduce l’uso del voto numerico. La stessa legge istituisce anche la certificazione delle competenze.

Nel 2009 viene approvato il DPR 122, ossia il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” che fornisce un quadro completo delle norme sulla valutazione nel primo e nel secondo ciclo d’istruzione.

Nel 2017, in applicazione alla delega contenuta nella legge 107/2015 viene emanato il decreto legislativo numero 62 che riordina l’intera materia della valutazione relativamente al primo ciclo di istruzione e definisce le norme di materia di esami di Stato sia del primo che del secondo ciclo.

In applicazione del decreto legislativo è stato poi adottato dal Ministero il decreto ministeriale 742/2017 con il relativo modello di certificazione delle competenze.

Nel 2021 in applicazione al Decreto L.vo 61 del 2017 sulla Istruzione professionale viene adottato il decreto ministeriale n. 267 con cui vengono definito il modello di certificazione delle competenze per i professionali.

Già nel 2020 era stata approvata un’altra legge di particolare rilievo riguardante però solamente la scuola primaria.

Si trattava del decreto legge 104 del 14.08.2020, convertito poi nella legge 126 del 13.10.2020 che prevedeva l’abolizione del voto numerico nella scuola primaria sia per la valutazione finale sia per la valutazione intermedia.

Alla legge fece poi seguito l’Ordinanza ministeriale del 4.12.2020 che forniva concrete indicazioni finalizzate ad introdurre nella scuola primaria un modello di “valutazione formativa”.

Si ribadisce in tal modo che funzione principale della valutazione è quella formativa: la valutazione, cioè, non è un fine in sé ma uno strumento per favorire l’apprendimento attraverso l’autoregolazione.

Allegati

Criteri valutazione scuola secondaria Gandino 2023-2024.pdf

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